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LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
(GU n.299 del 22-12-1999)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 121
della Costituzione)
1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed
emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 122
della Costituzione)
1. L'articolo 122 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e
di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della
Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati
con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi.
Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un
ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio universale e
diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta".
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 123
della Costituzione)
1. L'articolo 123 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due
mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo'
promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se
non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi".
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 126
della Costituzione)
1. L'articolo 126 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto e' adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,
nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio".
Art. 5.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo
122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta
regionale e' contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali
e si effettua con le modalita' previste dalle disposizioni di legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono
candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle
liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti
validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa
parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere
il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello
del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale
regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista
della lista regionale proclamato alla carica di consigliere,
nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal
comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o,
altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra
elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio
unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali
residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio
aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della
Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un
Vicepresidente, e puo' successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza
assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei
suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede
parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o
morte del Presidente.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
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La costituzione italiana come una repository git, con tutte le modifiche visibili e tracciabili.
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