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LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. 1
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
(GU n.19 del 24-01-2001)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 56 della Costituzione
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero".
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole
da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite
dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione
1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito
dal seguente:
"Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero".
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le
parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le
seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero,".
Art. 3.
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della
Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalita' di
attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresi', le modificazioni delle norme per l'elezione
delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1,
si applica la disciplina costituzionale anteriore.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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La costituzione italiana come una repository git, con tutte le modifiche visibili e tracciabili.
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