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LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.
(GU n.95 del 23-04-2012)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle
fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi
per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese
dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale».
Art. 2
1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma e' premesso
il seguente:
«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la
sostenibilita' del debito pubblico».
Art. 3
1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema
tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti:
«armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei
bilanci pubblici e» sono soppresse.
Art. 4
1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad
assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea»;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di
ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».
Art. 5
1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge
costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche
amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di
finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle
previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo
economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi
eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui
alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico
rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre
intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi
finanziarie e delle gravi calamita' naturali quali eventi
eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge
costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso
all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo
economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c)
del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di
salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto
tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa
autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale
attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza
pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse
del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui
alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119
della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte
degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili
e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi':
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facolta' dei Comuni, delle Province, delle Citta'
metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119,
sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalita' attraverso le quali i Comuni, le Province, le
Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 28 febbraio
2013.
4. Le Camere, secondo modalita' stabilite dai rispettivi
regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza
pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e
spese nonche' alla qualita' e all'efficacia della spesa delle
pubbliche amministrazioni.
Art. 6
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si
applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno
2014.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
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La costituzione italiana come una repository git, con tutte le modifiche visibili e tracciabili.
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