L.cost. 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazioni dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale
LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2
Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
(Gazzetta Ufficiale n.294 del 25-11-1967)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 135 della Costituzione + sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche o gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro
i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti
per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari".
Art. 2.
È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei
requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei
cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Art. 3.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono
eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
Art. 4.
Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina
spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative,
effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati
eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purchè
raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.
Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza
prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a
votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei
giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti;
sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.
A parità di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il
piu' anziano di età.
Art. 5.
Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente
comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della
cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella
della scadenza del termine.
In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione
avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
Art. 6.
I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in
vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere
nuovamente nominati.
Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della
Costituzione.
Art. 7.
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma
della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e
secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o
incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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@@ -2034,17 +2034,19 @@ Art. 135.
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La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo del Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
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La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
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I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
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I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
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La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.
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I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
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I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
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Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
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L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
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La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
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Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore.
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L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
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Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari
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@@ -2196,8 +2198,6 @@ Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in c
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Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
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I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
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