L.cost. 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione
LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
(Gazzetta Ufficiale n.40 del 12-02-1963)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti".
Art. 2.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente - comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
Art. 3.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra".
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 4.
Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia dai trecentoquindici seggi di senatore da
assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di
senatore previsti dall'articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo
1961, n. 1.
Art. 5.
La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima
convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
This commit is contained in:
@@ -846,10 +846,14 @@ Art. 56.
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La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
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La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
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Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
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Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
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La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
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@@ -860,9 +864,11 @@ Art. 57.
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Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
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A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
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Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
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Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.
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Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
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La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
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@@ -896,9 +902,9 @@ Art. 60.
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La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
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La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
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La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra
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